Si vedano anche il
testo del Regolamento UE, quello
del Regolamento italiano e dell '
articolo precedente del
dr. Vicari
Delle nuove regole sulla disattivazione delle armi abbiamo già
ampiamente trattato (“Disattivazione: nuove regole”). Riteniamo,
comunque, di ritornare sull’argomento a seguito dell’emanazione della
circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2016 .In
particolare, si ritiene necessario richiamare l’attenzione sulla
definizione di “immissione sul mercato” (pag. 2), nella quale il
Ministero ha ricompreso “qualunque tipo di cessione, ivi compresa
quella a titolo gratuito o ereditario”, rendendo, così, obbligatoria,
da parte dei privati e degli eredi, la marcatura del Banco di prova
anche di quelle armi disattivate che, esplicitamente, il Regolamento UE
(n.2403/2015) ha considerato esenti, cioè “le armi da fuoco disattivate
prima della sua data di applicazione” (quindi fino al 7 aprile 2016,
siccome è entrato in vigore l’8 aprile 2016, come da artt. 1e 9; a
seguito dell’emanazione del Regolamento ministeriale dell’8 aprile
2016, tale termine è stato spostato al 21 maggio 2016).
Riteniamo che non possano sorgere perplessità sull’obbligo di marcatura
anche delle armi ritenute esenti, quando “siano trasferite in un altro
Stato membro”, come così riportato nella circolare (pag. 3), nella
quale, forse, era opportuno precisare con esclusione degli Stati terzi
come per esempio la Svizzera o, in un prossimo futuro, l’Inghilterra.
Perplessità invece sorgono relativamente alla interpretazione, più che
estensiva, data dal Ministero all’altra eccezione del Regolamento UE,
cioè quando le suddette armi escluse siano “immesse sul mercato”.
Sinceramente, per quanto ci si possa sforzare, non riusciamo a capire
con quale ragionamento logico/giuridico si sia potuti giungere a
ricomprendere anche quelle cedute a privati o ricevute a titolo
ereditario (cfr. Mori “Circolare aprile 2016 sul Regolamento
disattivazione”).
In effetti ci sembra che la Commissione europea, sulla eccezione in
argomento, sia stata alquanto esplicita, così da mettere in condizione
l’uomo della strada di comprendere facilmente che l’obbligo della
marcatura del Banco riguarda anche le armi esenti, quando si intenda
farne commercio (compresa la vendita ambulante, anche se vietata per le
armi da fuoco dall’art.37 del T.U.L.P.S., siccome le disattivate sono
considerate semplici simulacri), disposizione della quale è stato fatto
“copia/incolla” da parte dello stesso Ministero nell’art. 1, com. 2,
del suo Regolamento dell’8 aprile 2016 (Gazz.Uff. n.118 del 21 maggio
2016).
Tutto chiaro? Possono dormire sonni tranquilli e morire in pace tutti
coloro che hanno fatto disattivare armi fino al 21 maggio 2016 (per il
Reg. UE 7 aprile !), per non lasciare ai propri eredi faticose
incombenze burocratiche, o coloro che vogliono cederle ad un privato?
Leggendo la circolare sembra proprio di no, perché viene stabilito che,
“secondo quanto emerso in sede comunitaria”, per “immissione sul
mercato” “deve intendersi qualunque tipo di cessione, ivi compresa
quella a titolo gratuito o ereditario” (pag. 2).
Purtroppo, con quest’ultima previsione, gli eredi, pur venendo in
possesso di semplici pezzi di ferro, se vorranno continuare a detenere
tali oggetti, dovranno provvedere a farli marcare al Banco; ugualmente
chi voglia cederli, a qualsiasi titolo.
Tale interpretazione può trovare una apparente giustificazione in
quanto esplicitato dalla stessa Commissione al punto 9 delle
“Considerazioni” del Regolamento UE, nelle quali è stato previsto che
nel concetto di “immissione sul mercato” è da ricomprendere anche “la
trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto”.
La lettura superficiale e frettolosa di quest’ultima “considerazione”
non può che indurre in errore di interpretazione, perché porta a
ipotizzare due diverse tipologie di “cessione”, cioè quella “a titolo
gratuito”, nella quale la circolare ricomprende anche “a titolo
ereditario”, e quella di “scambio o di baratto”, più correttamente
definibile “permuta” secondo l’art. 1552 del Codice civile.
Tale erronea interpretazione non tiene conto che le predette modalità
di “trasmissione” devono essere ricomprese nel più ampio concetto di
“immissione sul mercato”, cioè con riferimento esclusivo ad attività
commerciali/imprenditoriali, che nulla hanno a che vedere con le
cessioni, a qualsiasi titolo, tra privati, o per successione (concorda
Mori “Decreto 8 aprile 2016. Regolamento sulla disattivazione”).
Infatti, le “Considerazioni” del Regolamento UE esplicitano che
l’obbligo della marcatura riguarda anche le armi dichiarate esenti,
prima di essere “immesse sul mercato”, “compresa”, anche “la
trasmissione a titolo gratuito, di scambio o di baratto”, ma, comunque,
sempre riguardo ad attività commerciali.
Tale interpretazione trova conforto nella definizione del concetto di
“immissione sul mercato” data dalla stessa Commissione UE, esplicitata
nella “Guida all’applicazione delle direttive….”(consultabile nel sito
www.ideegroup.it), ove, a pagina 20, si chiarisce che tale attività
riguarda solo ed esclusivamente le “operazioni commerciali a titolo
oneroso o gratuito (vendita, prestito, affitto, leasing, donazione) o
qualsiasi altro atto giuridico”, ma sempre “a carattere commerciale”!
Quindi, quando il Regolamento UE, all’art. 1, obbliga la marcatura
anche delle armi dichiarate esplicitamente esenti, fa esplicito
riferimento ad attività commerciali e non tra privati o per successione.
Comunque, se volessimo sforzarci di dare una spiegazione anche
all’interpretazione estensiva/arbitraria del Ministero, diventa
difficile sostenere in punto di diritto che anche la cessione tra
privati o “a titolo ereditario” debba comportare l’obbligo della
marcatura.
Infatti, nelle “Considerazioni” del Regolamento UE non si fa alcun
riferimento a tali tipologie di cessione. Per quanto riguarda la
trasmissione “a titolo ereditario”, presumibilmente il Ministero è
stato indotto in errore dalla locuzione “ a titolo gratuito”, non
tenendo in debito conto che, in quest’ultima fattispecie di
“trasmissione” di beni, secondo la dottrina privatistica, sono
ricompresi solo gli atti di liberalità tra vivi, come nelle donazioni.
Dunque, l’applicazione della circolare comporta che ogni cessione a
privati, anche per successione, di armi disattivate non marcate è
vietata, andando così oltre le intenzioni del Regolamento UE, che fa
riferimento alla sola attività commerciale di “immissione sul mercato”;
altrimenti, se fosse corretta l’interpretazione del Ministero, la
Commissione avrebbe dovuto scrivere nel Regolamento che le armi già
disattivate, possono essere detenute, ma devono essere sottoposte alla
marcatura del Banco se trasferite ad altri a qualsiasi titolo, anche
ereditario.
Siccome ciò non è stato stabilito la circolare deve considerarsi illegittima sul punto e disapplicabile.
Il fatto che la circolare non possa essere vincolante, trova una sua
giustificazione anche nelle conseguenze di una eventuale inosservanza
di quanto disposto. Nel caso di cessione tra privati o se gli eredi non
provvedano in merito, quali le conseguenze dal punto di vista penale e
amministrativo? Nessuna!....
Siccome dal punto di vista tecnico/giuridico le armi “disattivate” non
sono classificabili come armi, ma come semplici simulacri/pezzi di
ferro, il detentore cessionario o erede non potrà essere denunciato per
detenzione illegale, o di armi “clandestine”, né il Prefetto potrà
emettere il decreto di divieto di detenzione di cui all’art. 39 del
T.U.L.P.S.; è bene ricordare che la prova del fatto che un’arma sia
stata disattivata dopo il 21 maggio 2016 incombe all’accusa.
Qualsiasi altra denuncia per reati immaginari sarà archiviata dal
giudice perché “soggetto soltanto alla legge” (art. 101 Costituzione) e
non alle circolari, a maggior ragione quando siano illegittime!...
Infatti, sebbene la Commissione UE, come di consueto, permetta agli
Stati membri di “adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni
più rigorose”(n.8 Considerazioni), tuttavia la previsione più
restrittiva del Ministero di far marcare anche le armi esenti in caso
di trasmissione tra privati, anche “a titolo ereditario”, doveva essere
inserita nel Regolamento ministeriale dell’8 aprile 2016 e non certo
nella circolare esplicativa.
Angelo Vicari
Firenze 24 ottobre 2016